Regola o Statuto Magistero

Regola o Statuto

MAGISTERO DEI BRUSCITTI DI BUSTO GRANDE

REGOLA (statuto)

Articolo 1)

Il “Magistero dei Bruscitti di Busto Grande” è una confraternita enogastronomica costituita in Busto Arsizio nel 1975.

Articolo 2)

La Confraternita, che ha carattere volontario e non ha fini di lucro, ha lo scopo di:

  1. diffondere la conoscenza della cucina rustica e tradizionale bustocca;

  2. tutelare e garantire il rigoroso rispetto della ricetta per la preparazione dei “Bruscitti” così

come codificata in data 20 Aprile 2004 con atto a repertorio n. 54.351/5875 dal Dott. Franco Rossi Notaio in Parabiago;

  1. promuovere tutte le necessarie ed opportune attività di studio, ricerca,formazione ed aggiornamento finalizzate alla difesa ed alla divulgazione della cucina rustica e tradizionale bustocca, della cultura del dialetto e delle tradizioni bustocche;

  2. organizzare convegni, conferenze, iniziative editoriali, nonché promuovere ogni altra iniziativa suggerita dai Confratelli e vagliata dal Consiglio;

  3. intrattenere relazioni con Confraternite consimili per uno scambio reciproco di conoscenze

ed informazioni.

Articolo 3)

La sede del Magistero è in Busto Arsizio. L’indirizzo sarà quello indicato dal Maestro eletto che darà comunicazione di ogni variazione alle autorità competenti.

Articolo 4)

Il Magistero ha durata illimitata.

Articolo 5)

Possono far parte della Confraternita cittadini italiani o stranieri interessati alla conoscenza ed alla diffusione della cucina rustica e tradizionale bustocca, nonché agli altri scopi del Magistero. L’ammissione avviene su presentazione di almeno due confratelli ed è subordinata al gradimento espresso dalla maggioranza del Consiglio. L’appartenenza al Magistero ha carattere libero e volontario ma impegna i Confratelli al rigoroso rispetto della ricetta per la preparazione dei Bruscitti. I Confratelli sono tenuti ad un corretto comportamento nelle relazioni interne con gli altri Confratelli e con i terzi, all’accettazione delle norme del presente statuto, nonché al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi del Magistero. La posizione del confratello è strettamente personale, non può essere trasferita a terzi e la quota associativa di ammissione non può formare oggetto di rivalutazione. Il Confratello che per due anni consecutivi non sarà in regola con il pagamento della quota associativa annuale, sarà da ritenersi a tutti gli effetti decaduto e non farà più parte della Confraternita.

Articolo 6)

I Confratelli sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all’anno.

L’Assemblea è sovrana e delibera sul bilancio sociale e sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

E’ convocata dal Maestro o dal Vice Maestro su proposta del Consiglio, o su richiesta di almeno un terzo dei confratelli, con comunicazione scritta anche a mezzo fax o posta elettronica da inviare almeno 15 giorni prima della data di convocazione. All’Assemblea potranno partecipare i confratelli ammessi a far parte del Magistero almeno 15 giorni prima della data della convocazione ed in regola con il pagamento della quota sociale.

L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei confratelli presenti. A ciascun confratello è garantita effettività del rapporto associativo e potrà esercitare il proprio diritto di voto in assemblea anche per l’approvazione delle modifiche dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi. Ciascun Confratello ha diritto ad un solo voto di delibera su ogni argomento posto all’ordine del giorno. I confratelli potranno partecipare all’assemblea anche a mezzo delega da conferire ad altri Confratelli. Ciascun confratello presente in proprio all’assemblea potrà essere portatore di una sola delega.

Articolo 7)

L’organo amministrativo è formato dal Consiglio i cui componenti sono liberamente eleggibili: è eletto dall’assemblea sulla base di una lista di 15 confratelli candidati proposta dal Consiglio uscente e sarà formato da nove componenti. Oltre agli eletti fanno parte di diritto del Consiglio i Maestri Emeriti. Il Consiglio nomina nel suo seno il Maestro, il Vice Maestro e l’Ambasciatore. Il Maestro nomina nell’ambito del Consiglio il Segretario ed il Tesoriere. Il Maestro, il Segretario ed il Tesoriere rimangono in carica fino a revoca o dimissioni. Gli altri consiglieri restano in carica per tre anni sociali e possono essere rieletti. In caso di dimissioni del Maestro l’intero Consiglio è da considerarsi decaduto ed i consiglieri devono convocare con urgenza l’assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. In caso di dimissioni o cessazione anticipata per qualunque causa di un consigliere subentrerà al consigliere uscente il primo dei non eletti della lista dei candidati proposta dal Consiglio. Il Maestro e, in sua assenza, il Vice Maestro, rappresentano il Magistero nei confronti dei terzi e sono custodi e garanti della vera ricetta per la preparazione dei Bruscitti la cui esclusiva titolarità spetta al Magistero. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Maestro od il Vice Maestro lo ritengono necessario e comunque almeno quattro volte all’anno. La convocazione è effettuata dal Maestro o dal Vice Maestro con preavviso di almeno otto giorni con comunicazione scritta anche a mezzo fax o posta elettronica. In assenza di convocazione scritta sono validamente costituite le riunioni di Consiglio alle quali partecipino tutti i consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed ogni caso del Maestro ovvero, in caso di sua assenza, del Vice Maestro. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria del Magistero. Il Consiglio decide l’importo della quota annua associativa da proporre all’assemblea e predispone, se del caso, eventuali regolamenti interni e di attuazione dello statuto. La convocazione di un solenne CAPITOLO sarà fatta quando il Consiglio ne vedrà la necessità e comunque almeno ogni tre anni.

Articolo 8)

Le riunioni conviviali si terranno in coincidenza con le quattro stagioni scegliendo di volta in volta luoghi e locali rispettosi della cucina tradizionale del territorio (Busto e zone limitrofe). Una volta all’anno potrà essere organizzata anche una conviviale “fuori porta”. La conviviale invernale coinciderà con la festa della “Gioebia”. Alle riunioni i confratelli devono esibire il collare e, quando richiesto, indossare il mantello con le insegne della confraternita.

Per ogni riunione si dovrà prevedere la presentazione:

-del ristorante e del suo staff;

-dei piatti e della loro preparazione;

-degli abbinamenti con i vini

è inoltre opportuno che ogni riunione sia caratterizzata da “un momento culturale di bustocchità” da organizzarsi nelle forme e modalità ritenute dal Consiglio più consone per la circostanza.

Verrà istituito un diploma del Magistero da assegnare, una volta all’anno, al confratello o al cuoco giudicato meritevole. Similmente si potrà istituire una dichiarazione di approvazione e raccomandazione per i singoli locali “alla bustocca” ritenuti degni della segnalazione.

Articolo 9)

Le entrate del Magistero sono costituite dalle quote sociali, da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale. Il patrimonio è costituito da eventuali fondi di riserva costituiti con specifica destinazione. L’esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio ha l’obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario della gestione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere esclusivamente impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali del Magistero e/o di quelle ad esse direttamente connesse, salvo eventuali diverse destinazioni imposte dalle legge. E’ espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, degli avanzi di gestione nonché di fondi o riserve di Patrimonio durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento della confraternita per qualunque causa l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, secondo le indicazioni dell’Assemblea, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, osservate le disposizioni di legge in materia.

Articolo 10)

Le Quote associative sono così suddivise:

  • Quota associativa di ammissione o iscrizione, da destinare al Patrimonio Sociale, che dà diritto al qualifica di Confratello ed alla consegna del Collare,

  • Quota associativa annuale destinata alla gestione ed al finanziamento delle iniziative della Confraternita.

Articolo 11)

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da predisporsi a cura del Consiglio.

Articolo 12)

Tutte le controversie tra i confratelli e tra questi e la confraternita e/o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dalla Assemblea. I Probiviri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo 13)

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio al codice civile, alle norme di legge in materia ed ai principi generali dell’ordinamento italiano.